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Autonomie, del. n. 33 – Corretta contabilizzazione anticipazione di liquidità di cui al d.l. 35/2013


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 33/2015, pubblicata sul sito il 21 dicembre, hanno chiarito che nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del d.l. 35/2013 producono sul risultato di amministrazione, deve essere effettuata stanziando nel titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del Tuel.

Tale fondo deve essere ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell’esercizio.

L’impegno contabile per il rimborso dell’anticipazione deve essere imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali.

La relativa copertura finanziaria va assunta sulle risorse che concorrono all’equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa.

La sezione Autonomie è intervenuta a seguito della questione sollevata dalla Corte dei Conti della Toscana con la deliberazione 408/2015, in merito alla corretta modalità di contabilizzazione, nei bilanci oggetto di armonizzazione, dell’anticipazione di liquidità trasferita ai sensi del d.l. 35/2013.

Come evidenziato dai magistrati contabili, le anticipazione di liquidità concesse ai sensi del d.l. 35/2015 hanno la finalità di consentire agli enti territoriali di ricostruire immediatamente le risorse di cassa necessarie ad onorare, indistintamente, debiti pregressi correnti e in conto capitale, per i quali avrebbero dovuto già essere previste in bilancio le idonee coperture finanziarie.

Il debito verso gli originari creditori si converte in un debito pluriennale verso la Cassa depositi e prestiti, equivalente sul piano economico ma maggiormente sostenibile in quanto la restituzione delle somme anticipate viene diluita nel tempo (massimo 30 anni) in modo da riallineare progressivamente la cassa con la competenza.

Il collegio, contrariamente a quanto sostenuto dai magistrati toscana, ha escluso che il fondo pluriennale vincolato sia lo strumento idoneo a garantire l’assoluta neutralità dell’operazione.

Tale soluzione non può ritenersi pienamente soddisfacente, in quanto non considera che la natura propria del Fondo pluriennale Vincolato è quella di consentire la copertura finanziaria degli impegni relativi a spesa non ancora esigibile (quale quella per il ricorso dell’anticipazione) rinviata agli esercizi successivi.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 33-15-1

 


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