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Toscana, del. n. 408 – Anticipazione di liquidità e fondo pluriennale vincolato


I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 408/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 ottobre, hanno sollevato una questione di massima circa la corretta modalità di contabilizzazione, nei bilanci oggetto di armonizzazione, dell’anticipazione di liquidità trasferita ai sensi del d.l. 35/2013, in particolare se la stessa debba essere effettuata nell’ambito del fondo pluriennale vincolato o possa essere inserita nell’avanzo di amministrazione apponendo un vincolo sullo stesso.

I magistrati toscani non concordano con le indicazioni rese agli enti dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso i siti istituzionali dedicati all’attuazione delle norme relative all’armonizzazione dei sistemi contabili (Sito Arconet).

A parere della Sezione, l’operazione di anticipazione di liquidità, pur prevedendo la restituzione del capitale dilazionata nel tempo, non dovrebbe dar luogo alla realizzazione di avanzi di amministrazione, sia perché tale qualificazione non risulta coerente con la natura puramente neutrale dell’operazione rispetto agli equilibri di bilancio, sia per il rischio che, nel corso degli esercizi, la quota vincolata possa essere erosa dai risultati delle gestioni e resa perciò indisponibile per la restituzione del capitale cui è destinata.

Pertanto, secondo l’interpretazione dei magistrati toscani, l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato garantirebbe l’assoluta neutralità dell’operazione, impedendo che il differenziale realizzato dall’anticipazione di liquidità sia qualificato come avanzo di amministrazione e che esso possa, in qualsiasi momento e con qualsiasi forma, essere impiegato per finalità diverse dal rimborso delle quote capitali dell’anticipazione stessa, costituendo così una fonte di finanziamento.

Il funzionamento del fondo pluriennale vincolato trova fondamento nel principio della competenza finanziaria potenziata che impone di registrare l’obbligazione (nelle scritture contabili) al momento della nascita dell’obbligazione giuridica, imputando la stessa agli esercizi in cui viene a scadenza, cioè diventa esigibile.

Esso, inoltre, viene costituito per l’accantonamento di risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata, in modo tale da garantire la copertura finanziaria di spese già finanziate la cui imputazione è dilazionata nel tempo.

Anche rispetto a tale ultima qualificazione del fondo, il differenziale realizzato dall’operazione di anticipazione di liquidità risulta, più correttamente collocabile, tra le poste dedicate al fondo pluriennale vincolato.

Si ricorda che il nuovo sistema unico di contabilità sarà oggetto di approfondimento nel seminario “Armonizzazione, programmazione e controllo” CONFERMATO a Firenze il 20 ottobre p.v.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Toscana del. n. 408-15

 


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