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Emilia, del. n. 157 – Contratti di locazione e concessione di beni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 3, commi 4, del d.l. 95/2012 che, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale, ha previsto la riduzione del 15% dei canoni di locazione.

In particolare, l’ente ha chiesto se tale disposizione sia applicabile anche nell’ipotesi in cui il comune abbia dato in concessione e non in locazione un determinato immobile ad altro ente pubblico.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 157/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 dicembre, hanno evidenziato che tale disposizione non pare applicabile nell’ipotesi in cui il rapporto intervenga tra due pubbliche amministrazioni (in senso contrario, sez. Trentino Alto Adige, del. n. 5/2015).

La finalità della norma, infatti, diretta al “contenimento della spesa pubblica” non si realizza qualora il rapporto concessorio, cui sarebbe eventualmente da applicare la riduzione automatica del canone nella misura del 15%, intervenga tra due pubbliche amministrazioni.

In tal caso, l’inserzione automatica ex art.1339 c.c. di una tale clausola nel rapporto intercorrente tra due pubbliche amministrazioni, pur comportando per l’una un risparmio nella misura del 15% di quanto corrisposto in precedenza, per l’altra comporterebbe, in egual misura, un minor introito.

Tale norma di carattere eccezionale, che si riferisce esclusivamente ai contratti di locazione, non è applicabile, in via analogia, ad altri casi simili o materie analoghe, quale il rapporto di concessione di beni demaniali o patrimoniali (attesa la loro diretta destinazione alla realizzazione di interessi pubblici).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Emilia Romagna del. n. 157-15

 


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