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Trentino Alto Adige, deliberazione n. 5 – Affitto di immobili tra amministrazioni


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 3, commi 4 e 6, del d.l. 95/2012 che, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la riduzione del 15% dei canoni di locazione.

Tale riduzione del canone di locazione diverrà efficacie automaticamente ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore.

In particolare, l’ente ha chiesto se tali disposizioni siano applicabili anche ai contratti di locazione cui partecipino, in qualità di soggetti conduttori-locatari, p.a. e in qualità di proprietari-locatori amministrazioni comunali.

I magistrati contabili del Trentino Alto Adige, con la deliberazione 5/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 luglio, hanno chiarito che tali disposizioni “non danno rilievo alcuno alla natura (pubblica o meno che sia) dei soggetti proprietari e prendono solamente in considerazione la primaria esigenza di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche che sostengono l’onere per la locazione passiva, sovrapponendo la disciplina introdotta a quella pattizia e civilistica”.

Di conseguenza anche i comuni proprietari contraenti sono assoggettati, per la determinazione dei canoni, al regime vincolistico, differenziato introdotto.

 

 


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