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Puglia, del. n. 237 – Incarichi esterni ex articolo 110 Tuel: vale il limite del lavoro flessibile


Un sindaco ha chiesto un parere sui limiti di spesa in materia di incarichi esterni, in particolare sulla possibilità di ricorrere, in assenza di professionalità idonee all’interno dell’ente, al conferimento di incarichi esterni per funzioni dirigenziali ex articolo 110 Tuel, comma 1 o 2, o in altra forma flessibile, finalizzati all’espletamento di servizi essenziali (responsabile del settore affari generali, comprendente numerosi servizi, quali i servizi sociali, i servizi demografici, il personale, la cultura, la pubblica istruzione ed il contenzioso).

L’ente ha premesso di non disporre di alcun tetto di spesa per le assunzioni flessibili (sia nel 2009 che nel triennio 2007-2009).

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 237/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 dicembre, hanno ricordato che la disciplina degli incarichi esterni è stata modificata dall’articolo 11 del d.l. 90/2014 che, abrogando il regime assunzionale speciale contenuto nell’articolo 19, comma 6 quater, del d.lgs. 165/2001, ha espressamente assoggettato gli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel al limite di spesa per il lavoro flessibile previsto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (Sez. Lazio, del. n. 221/2014; Sez. Toscana, del. n. 447/2015; Sez. Puglia, del. n. 219/2015 e 223/2015).

Ciò in quanto gli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel, non rientrando nel genus dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non possono che configurarsi come rapporti a tempo determinato e, in quanto tali, rimangono assoggettati al limite di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 che “pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato” (Corte Cost. n. 173/2012).

Con la conseguenza che, per gli enti “virtuosi”, il limite è pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità per l’anno 2009.

Si tratta di un limite massimo a cui rimangono assoggettate anche le voci di spesa per le quali, già prima delle modifiche apportate dal d.l. 90/2014, il tetto del 50% poteva essere superato (l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali).

In assenza di spesa storica nei due periodi considerati dalla norma (2009 o media del triennio 2007-2009), gli enti non potranno che assumere comportamenti gestionali volti alla eliminazione delle tipologie di spese contemplata dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Si segnala in ns. seminario di studi in materia di personale in programma a Firenze il 12 febbraio 2015.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 237-15

 


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