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Puglia, del. n. 223 – Incarichi dirigenziali soggetti al limite dei contratti per il lavoro flessibile


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’assoggettamento della spesa relativa ad un incarico di responsabile del servizio, ex articolo 110, comma 1, del Tuel nel tetto di spesa per il lavoro flessibile stabilito dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 223/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 novembre, hanno evidenziato che l’articolo 11 del d.l. 90/2014 ha modificato il contenuto dell’articolo 19, comma 6 quater, del d.lgs. 165/2001 e ha, contestualmente, modificato l’articolo 110 del Tuel.

L’attuale formulazione dell’articolo 110, comma 1, del Tuel, fissa, per gli incarichi di qualifica dirigenziale, un contingente massimo (30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica) nell’ambito del quale spetta al regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi determinare la quota dei posti da conferire “mediante contratto a tempo determinato”.

Viene, inoltre, espressamente previsto l’obbligo di scelta previa selezione pubblica (peraltro, già ritenuta dalla giurisprudenza presupposto indefettibile per l’individuazione della parte contraente).

Allo stesso modo l’attuale formulazione dell’articolo 19, comma 6 quater del d.lgs. 165/2001, non prevede più, per gli enti locali:

– la previsione di percentuali differenziate (10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e 20% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato) in relazione al numero degli abitanti;

– la possibilità di aumento del limite percentuale “a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato” per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ed inferiore o pari a 250.000;

– la deroga, sempre “a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato”, per il rinnovo degli incarichi in scadenza al 31.12.2012;

– la previsione degli atti di programmazione, volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali indicate.

Secondo i magistrati contabili, pertanto, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 90/2014, le spese per incarichi ex articolo 110, comma 1, del Tuel sono assoggettate agli ordinari limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Tuttavia, nel caso in cui le assunzioni a tempo determinato da effettuarsi ex articolo 110, comma 1, del Tuel siano “strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale”, l’articolo 9, comma 28, quarto periodo del d.l. 78/2010, prevede il solo rispetto del limite della spesa massima complessiva sostenuta per le stesse finalità nel 2009 (corte dei conti, sez. Lazio, del. 221/2014).

Si segnala il ns. seminario di studi “Riforma della P.A.: i decreti attuativi” in programma a Firenze l’11 dicembre 2015

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 223-15

 


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