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Le condizioni per il riconoscimento del congedo straordinario a favore dell’affine


E’ illegittima la concessione del congedo per gravi motivi familiari di cui all’articolo 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001 ad un affine pur in presenza di figlio convivente non impedito.

Questo quanto chiarito dalla Corte dei Conti, sez. contr. Piemonte, con la deliberazione n. 174 depositata il 9 dicembre 2015.

Nel caso di specie un dirigente scolastico aveva concesso il congedo ad un docente, al fine di assistere il suocero, persona in stato di handicap grave.

La Ragioneria aveva contestato la legittimità del congedo, stante la presenza di un parente più prossimo, il figlio, che escludeva la legittimità dell’affine.

Come ricordato dai magistrati contabili, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203/2013, ha ampliato la platea dei soggetti a cui è riconosciuto il diritto alla fruizione del beneficio, (includendovi il parente o l’affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave) e, dall’altro, ha individuato, tra i soggetti medesimi, un rigido ordine gerarchico.

L’attuale sistema prevede una rigida “graduatoria” dei soggetti che, per vicinanza di parentela, possono fruire del congedo ivi previsto.

In particolare, è possibile “scorrere” la graduatoria al beneficiario del livello successivo solo in mancanza (intesa in termini naturalistici e giuridici, si pensi ad esempio al coniuge legalmente separato), decesso o presenza di patologie invalidanti del parente più prossimo.

Ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, in assenza di un’esplicita definizione di legge, è possibile prendere a riferimento quelle, a carattere permanente, indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278/2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi familiari di alla legge n. 53/2000, ovvero:

1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 174-15

 


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