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Assistenza Disabili: congedo riconoscibile anche a parenti o affini di terzo grado


Anche parenti o affini entro il terzo grado conviventi di persone con grave disabilità possono godere di un congedo straordinario per prendersi cura del disabile.

E’ quanto ha affermato la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203 del 18 luglio 2013, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del d.lgs 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’articolo 15 legge 53/2000), “nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave”.

Secondo la Consulta “la limitazione della sfera soggettiva vigente può infatti pregiudicare l’assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti sia disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso”.

Pertanto, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale disposizione è direttamente volta a consentire che, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti menzionati nella disposizione censurata un parente o affine entro il terzo grado, convivente con il disabile, possa sopperire alle esigenze di cura dell’assistito, sospendendo l’attività lavorativa per un tempo determinato, beneficiando di un’adeguata tranquillità sul piano economico.

 


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