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Lombardia, del. n. 430 – Somme derivanti da escussione polizze: rilevanti per patto di stabilità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di contabilizzazione, agli effetti del rispetto del Patto di stabilità interno, delle spese sostenute dall’ente mediante l’impiego di somme derivanti dall’escussione di una polizza fideiussoria, in attuazione di una convenzione urbanistica, a garanzia della corretta realizzazione di opere di urbanizzazione.

L’ente ha evidenziato che il mancato adempimento degli obblighi derivanti da una convenzione urbanista comporta per il comune la necessità di escutere la garanzia rilasciata dal privato e di sostituirsi allo stesso nella realizzazione delle opere di urbanizzazione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 430/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 novembre, hanno ribadito che le somme derivanti dall’escussione di polizze fideiussorie stipulate in attuazione di convenzioni urbanistiche rilevano ai fini del patto di stabilità (in tal senso, Lombardia, del n. 143/2015).

L’ente infatti, escutendo la fideiussione, subentra ai privati nel completamento delle opere di urbanizzazione “in proprio” e, così facendo, imprime una connotazione pubblicistica alle somme a tal fine utilizzate, che peraltro entrano nel bilancio dell’ente e conseguentemente restano assoggettate alla relativa disciplina, anche in termini di rispetto degli specifici obiettivi vigenti in riferimento al patto di stabilità (Corte dei conti, sez. Veneto, del. 128/2013; sez. Lombardia, del. n. 1044).

Si deve pertanto escludere che la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del Comune per inerzia del privato possa considerarsi un’attività compiuta compiuta in “conto terzi” che giustifichi la contabilizzazione delle spese nei relativi capitoli di bilancio.

Con l’assumere direttamente la realizzazione delle opere sia pure inizialmente affidate all’iniziativa privata, il Comune, lungi dal divenire il mero esecutore di una determinazione altrui, mantiene la totale discrezionalità e l’autonomia decisionale che escludono le relative transazioni dal novero dei servizi conto terzi.

Per le stesse ragioni devono essere contabilizzate nei pertinenti titoli di bilancio anche le spese sostenute a seguito di interventi sostitutivi del comune richiesti con Ordinanza sindacale o dirigenziale, in materia di igiene, sicurezza o abusivismo edilizio, originariamente richiesti al privato.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 430-15

 


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