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Campania, del. n. 236 – Debito fuori bilancio: necessario il preventivo riconoscimento consiliare


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità, per gli uffici amministrativi dell’ente locale, di eseguire pagamenti di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive anteriormente alla deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti stessi, nel caso in cui “nel bilancio di previsione siano state prudentemente allocate le risorse finanziarie per farvi fronte”.

Ciò al fine di evitare un aggravio di spese e di costi qualora la deliberazione consiliare intervenga oltre il termine fissato dal provvedimento giudiziale per l’adempimento.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 236/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 novembre, hanno ribadito che il riconoscimento consiliare del debito deve necessariamente avvenire prima del pagamento, in quanto l’articolo 194 del Tuel richiede e presuppone una previa valutazione, specifica e concreta, da parte del Consiglio comunale (sez. Campania, del. n. 15/2013; sez. Siciliana, del. 177/2015).

L’attività gestionale, affidata dalla legge ai dirigenti, rappresenta espressione di un momento necessariamente successivo e, quindi, inevitabilmente conseguenziale rispetto alla decisione dell’Organo cui è intestata la responsabilità politica dell’azione amministrativa.

La fase gestionale, di natura prevalentemente esecutiva, non potrebbe dunque validamente allocarsi in un segmento temporale anteriore rispetto all’attività decisionale del Consiglio, senza che ne risulti sovvertita la fondamentale distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale.

L’eventuale previsione in bilancio di uno specifico stanziamento per liti, arbitraggi, transazioni e quant’altro non elimina perciò la necessità che il Consiglio deliberi anche sulla riconoscibilità dei singoli debiti formatisi al di fuori delle norme giuscontabili (Sez. Basilicata, del. 6/2007).

E’ vero che il mancato tempestivo pagamento espone l’ente locale al rischio di azioni esecutive.

Tuttavia, i 120 giorni di tempo dalla notifica del titolo esecutivo previsti dall’articolo 14, del d.l. 669/1996 ai fini dell’avvio di procedure esecutive nei confronti della p.a., costituiscono un periodo sufficientemente ampio per provvedere agli adempimenti di cui all’articolo 194 del Tuel

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Campania del. n. 236-15

 


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