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Sicilia, del. n. 177 – Debiti fuori bilancio


Sicilia del. 177_2015

Un Sindaco ha chiesto un parere in ordine alle modalità di riconoscimento e pagamento di debiti fuori bilancio in caso di ricorso al piano di riequilibrio ex articolo 243 bis del Tuel.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 177/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 giugno, hanno chiarito che:

– in generale non è corretto, sotto il profilo contabile, effettuare il pagamento del debito nascente da sentenza divenuta esecutiva prima che il Consiglio comunale ne deliberi il riconoscimento come debito fuori bilancio ex articolo 194 Tuel;

– gli uffici non possano ritenersi autorizzati al pagamento dei debiti fuori bilancio sulla base del fatto che l’ente abbia approvato e rimodulato il piano di riequilibrio finanziario, contenente la ricognizione degli stessi, che ne presuppone l’avvenuta conoscenza da parte del consiglio comunale. La deliberazione ex articolo 194 TUEL, per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, deve avere specifici contenuti, che non possono rinvenirsi nella ricognizione effettuata con il piano di riequilibrio;

– non possono essere riconosciuti debiti fuori bilancio durante l’esercizio provvisorio, in quanto secondo la giurisprudenza consolidata, la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali (in particolare in sede di approvazione del bilancio di previsione, ovvero in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 comma 2° del TUEL, ferma restando la possibilità di disporre a livello regolamentare che si possa provvedere in ogni fase dell’esercizio, secondo il dettato del comma 1° dell’art. 194 del TUEL);

– il principio di tipicità e tassatività delle spese consentite nel corso dell’esercizio provvisorio esclude che si possa procedere all’adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e, ancor più, di quelli di carattere eccezionale come i debiti fuori bilancio.

Infine, la Corte ha rilevato che il fatto che l’ente abbia deliberato di ricorrere allo strumento del Piano di riequilibrio pluriennale finanziario, fa presupporre che il Consiglio comunale abbia già avuto contezza della situazione debitoria dell’ente, ma non equivale al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, i quali restano assoggettati alla specifica disciplina prevista dall’articolo 194 TUEL.

 


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