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Contratti d’appalto: modalità elettronica anche per la scrittura privata


La scrittura privata conclusa tramite scambio di lettere, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del d.p.r. 207/2010, e relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture deve essere redatta in modalità elettronica.

Questo quanto evidenziato dall’Anac nel comunicato pubblicato l’11 novembre, ad integrazione e modifica del contenuto della determinazione n. 1/2013, che fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13, del Codice appalti.

Tale norma prevede che i contratti d’appalto siano stipulati, a pena di nullità, “con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.

Tale obbligo, inizialmente fissato al 1° gennaio 2013, è stato differito dal d.l. 145/2013, cd. “Destinazione Italia” al 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e al 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata.

Come evidenziato dall’Anac, la sanzione della nullità è prevista per tutti i casi di mancato utilizzo della “modalità elettronica”, la quale, pertanto, deve ritenersi obbligatoria sia per la forma pubblica del contratto sia per la scrittura privata (sia essa conclusa per scambio di corrispondenza o relativo al cottimo fiduciario).

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