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Appalti: differimento dell’accesso alle offerte fino all’aggiudicazione provvisoria


Una volta intervenuta l’aggiudicazione provvisoria della gara non sussiste alcun divieto legale di divulgare i dati concernenti le offerte (documentazione amministrativa, offerta economica e tecnica) e l’istanza di accesso deve, in conseguenza, essere evasa nel termine di trenta giorni.

Questo il principio ribadito dal Tar Liguria, con la sentenza n. 834 del 22 ottobre 2015.

L’articolo 13, lett. c) del d.lgs. 163/2006 stabilisce che il diritto di accesso agli atti di gara può essere differito, in relazione alle offerte, “fino all’approvazione dell’aggiudicazione”.

La norma non specifica se si tratti dell’aggiudicazione provvisoria o di quella definitiva.

Tuttavia la successiva lettera c-bis) prevede che l’accesso al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sia differito “fino all’aggiudicazione definitiva”.

Ciò dimostra che il legislatore, quando ha ritenuto rilevante attendere che si fosse realizzata la conclusione della procedura selettiva (attraverso, appunto, l’aggiudicazione definitiva), lo ha detto espressamente.

Sulla base di un’interpretazione di tipo letterale, pertanto, l’espressione generica “aggiudicazione” deve essere riferita all’aggiudicazione “provvisoria”.

In tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 5280/2014.

 


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