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Liguria, del. n. 67 – Riduzione tendenziale della spesa storica di personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di verifica del rispetto della prescrizione contenuta nell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 in materia di spesa di personale.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 67/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 ottobre, hanno ricordato che tale disposizione impone agli enti soggetti al patto di stabilità interno di assicurare la riduzione tendenziale della spesa storica di personale, in termini progressivi e costanti, e prevede che le azioni (da modulare da parte degli enti nell’ambito della propria autonomia) per garantire il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale debbano rivolgersi prioritariamente alla riduzione dell’incidenza percentuale di tale aggregato di spesa rispetto al complesso delle spese correnti, al contenimento della spesa per il lavoro flessibile, alla razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative, nonché all’arresto dell’andamento di crescita della contrattazione integrativa.

Il comma 557-quater definisce espressamente la base di spesa da prendere a riferimento ai fini della riduzione della spesa di personale, individuandola nel valore medio assunto da tale aggregato di spesa nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, ovvero, in sostanza, nel triennio 2011-2013.

In tal modo, a partire dall’anno 2014, ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale, è stato introdotto un parametro temporale fisso di riferimento.

Pertanto, ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo di contenimento della spesa di personale, l’ente è tenuto a porre a raffronto la spesa effettivamente sostenuta nel 2015 col valore medio di quella sostenuta nel triennio 2011-2013.

Non è possibile sterilizzare le variazioni finanziarie collegate a eventi occasionali e non programmabili/controllabili dall’ente (aspettativa, congedo, comando, esercizio del diritto di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in tempo pieno, eccetera) che “trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell’ampliamento della base temporale di riferimento“(Sezione Autonomie, deliberazione 25/2014).

Nell’eventualità di mancata riduzione della spesa, l’ente è passibile della sanzione prevista dall’art. 1, comma 557-ter, della legge 296/2006 (divieto di assumere altro personale).

La magistratura contabile ha individuato una serie di ipotesi sottratte dal computo ai fini del comma 557, ovvero:

• le spese finanziate con fondi che non gravano sul bilancio dell’ente (europei o privati, rimborso per il personale comandato);

• le spese obbligatorie (categorie protette e rinnovi contrattuali);

• le spese autoalimentate (spese per il personale stagionale finanziato con quote dei proventi delle sanzioni per violazione al codice della strada, incentivi per il recupero ICI).

In quanto ricorrenti e aventi rilevanza generale, le ipotesi elaborate dalla giurisprudenza contabile sono state considerate nelle “Linee guida” della Sezione delle autonomie: nei modelli di questionario che accompagnano le relazioni dei revisori dei conti sui rendiconti degli enti locali, le stesse ipotesi sono quindi espressamente inserite tra le componenti di spesa da escludersi dal calcolo per la verifica del rispetto del vincolo finanziario in esame.

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Riforma della P.A.: i decreti attuativi” in programma a Firenze l’11 dicembre p.v.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 67-15

 


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