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Emilia, del. n. 137 – Riduzione spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti


Un sindaco ha chiesto se la mancata riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti prevista dalla lettera a) dell’ articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, sia da considerarsi come limite alla facoltà assunzionale dell’ente, oppure sia sufficiente rispettare la previsione del nuovo comma 557-quater.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 137/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 ottobre, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione 27/2015 secondo cui la riduzione del rapporto tra spese di personale e spese correnti costituisce un autonomo vincolo e parametro da rispettare.

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Riforma della P.A.: i decreti attuativi” in programma a Firenze l’11 dicembre p.v.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Emilia-Romagna del. n. 137-15


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