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Autonomie, del. n. 27 – Spesa di personale dopo il d.l. 90/2014


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 27/2015, pubblicata sul sito il 21 settembre, hanno chiarito che la mancata riduzione dell’incidenza della spesa di personale rispetto al complesso della spesa corrente, di cui alla lettera a) del comma 557 della legge 296/2006 costituisce comunque un limite alle assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato.

La sezione Autonomie è intervenuta a seguito della questione sollevata dalla Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna con la deliberazione 121/2015, in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, a seguito dell’introduzione del comma 557 quater ad opera dell’articolo 3, comma 5 bis, del d.l. 90/2014.

Come evidenziato dai magistrati contabili la riduzione del rapporto tra spese di personale e spese correnti costituisce un autonomo vincolo e parametro da rispettare.

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Riforma PA: come cambia il lavoro pubblico”.

Leggi la deliberazione
CC Controllo, Autonomie del. n. 27-15

 


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