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Puglia, del. n. 200 – Spesa personale categorie protette


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare i risparmi di spesa derivanti dalla cessazione del personale rientrante nelle categorie protette, assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio antecedenti alla legge n. 68/1999 e mantenuti in servizio in numero superiore alle unità da occupare in base alle quote stabilite dall’articolo 3 della legge 68/1999.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 200/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 ottobre, hanno ricordato che secondo il consolidato orientamento magistrale le spese sostenute per l’assunzione di soggetti rientranti nelle categorie protette vanno escluse dall’ammontare della spesa per il personale, trattandosi di spese non comprimibili ed a condizione che siano state effettivamente assunte per personale rientrante nella percentuale d’obbligo o quota di riserva.

Sul piano normativo, il d.l. 90/2014, dopo aver introdotto una nuova disciplina in materia di spesa del personale ed aver previsto che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità “assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione” (da intendersi come spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali: Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 25/2014), ha sancito espressamente che l’esclusione dai limiti delle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo (articolo 3, comma 6).

Le assunzioni nell’ambito delle quote d’obbligo sono state, inoltre, escluse dai divieti per mancato rispetto del patto di stabilità (sezione Lombardia, del. 61/2014).

La disciplina particolare dettata in materia di categorie protette, ovvero l’esclusione dal computo delle spese del personale, da un lato, e dalla soggezione ai limiti e divieti di assunzione, dall’altro, non può tuttavia costituire occasione, o addirittura strumento, per la violazione di norme cogenti emanate in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

Pertanto, l’eventuale cessazione dei di soggetti non rientranti nelle c.d. quote di riserva avrà l’unico effetto di escludere l’obbligo di assunzione di ulteriori lavoratori appartenenti alle categorie protette, essendo rispettata la quota di riserva, ma non potrà determinare un’espansione della capacità assunzionale dell’ente.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 200-15


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