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Lombardia, del. n. 315 – Unione: spesa di personale enti associati


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di contabilizzazione delle spese per il personale impiegato per lo svolgimento associato di funzioni comunali.In particolare l’ente ha chiesto se il mancato rispetto, per il 2014, del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 riferito alla media del triennio, precluda all’ente la possibilità di associare le funzioni obbligatorie per legge.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 315/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 settembre, hanno ricordato che il comma 557-quater dell’articolo 1 della legge 296/2006, introdotto dal d.l. 90/2014, individua il valore medio della spesa per il personale del triennio 2011 – 2013 quale parametro fisso per il contenimento delle spese di personale.

Ai fini della determinazione della spesa media del triennio, la spesa per il personale impegnato nella funzione associata di un consorzio deve essere considerata per intero dal Comune, sommando la propria spesa di personale con la quota parte di quella sostenuta dall’Unione.

Il mancato rispetto di tale limite di spesa, come evidenziato dai magistrati contabili, non impedisce al comune di associare le funzioni secondo quanto richiesto dall’articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010.

Nessun effetto preclusivo in tal senso è disposto espressamente dalla legge né appare deducibile dal sistema delle norme di coordinamento della finanza pubblica, tenuto conto che quello di gestire le funzioni fondamentali in forma associata si configura come un obbligo imposto ai comuni di più ridotte dimensioni al fine di conseguire risparmi di spesa (anche di personale) attraverso una gestione più razionale ed efficace.

Rimane fermo l’obbligo del comune di assicurare il rispetto del limite della spesa storica e l’invarianza della spesa di personale avvalendosi eventualmente delle compensazioni ammesse dall’articolo 14, comma 31-quinquies del d.l. 78/2010.

Tale compensazione, tuttavia, non può essere applicata nel caso in cui il servizio associato sia solamente uno e il personale interessato faccia capo esclusivamente ad un unico ente (Corte dei conti Lombardia, del. n. 173/2015).

Leggi la deliberazione
CC sez. controllo Lombardia del. n. 315-15


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