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Lombardia, deliberazione n. 173 – Associazione unica funzione: spesa in capo all’ente capofila


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di calcolo della spesa di personale nel caso in cui la gestione in forma associata riguardi una sola funzione e, specificatamente, quella di polizia locale e il personale ivi impiegato sia alle dipendenze di un solo degli enti convenzionati.

L’ente ha premesso che gli enti convenzionati hanno trasferiti in mobilità, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001, tutto il personale della polizia Locale al comune individuato quale Ente Capo Convenzione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 173/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 maggio, hanno ricordato che l’articolo 1, comma 450, della legge 190/2014, ha introdotto nel corpo dell’articolo 14 del d.l. 78/2010 il comma 31-quinquies il quale stabilisce che “nell’ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l’invarianza della spesa complessivamente considerata”.

Tale disposizione, introdotta dalla legge di stabilità per il 2015 all’evidente fine di incentivare ulteriormente l’esercizio delle funzioni mediante unione o convenzione, consente al singolo comune di compensare le eventuali maggiori spese sostenute per il personale alle proprie dipendenze (o comunque ad esso riferibili agli effetti della rendicontazione) che svolge le funzioni a vantaggio degli altri comuni, con i risparmi di spesa derivanti dal mancato impiego di personale per l’esercizio di altre funzioni associate assicurate dal personale dell’unione o a carico degli altri enti convenzionati.

Tuttavia, secondo i magistrati contabili, tale compensazione può essere applicata soltanto nell’ipotesi di associazione di più funzioni che la legge impone obbligatoriamente ai comuni con popolazione fino 5.000 abitanti.

Al contrario, l’articolo 14, comma 31-quiquies, del d.l. 78/2010 non può essere applicato nel caso in cui il servizio associato sia solamente uno e il personale interessato faccia capo esclusivamente ad un unico comune, il quale dovrà computarne per intero la spesa ai fini del rispetto dei vincoli imposti delle norme di coordinamento della finanza pubblica.

Si tratta, infatti, di spesa per il personale che, sin dal momento dell’avvio della convezione incide sul bilancio di un unico comune, presso cui i dipendenti interessati sono transitati per mobilità.

 


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