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Lombardia, del. n. 313 – Spesa di personale delle Unioni dei Comuni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di riparto delle spese di personale tra i Comuni e l’Unione.I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 313/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 settembre, hanno ricordato che la legge di stabilità per il 2015, al fine di incentivare ulteriormente l’esercizio funzioni mediante unione o convenzione, consente al singolo comune di compensare le eventuali maggiori spese sostenute per il personale alle proprie dipendenze (o comunque ad esso riferibili agli effetti della rendicontazione) che svolge le funzioni a vantaggio degli altri comuni, con i risparmi di spesa derivanti dal mancato impiego di personale per l’esercizio di altre funzioni associate assicurate dal personale dell’unione o a carico degli altri enti convenzionati (articolo 14, comma 31-quinquies, del d.l. 78/2010).

A tal proposito è necessario che nella convenzione sia predisposta una regolamentazione delle diverse funzioni associate tale da garantire le predette forme di compensazione.

E’ in ogni caso escluso qualsiasi aumento della spesa della spesa per il personale che rimane soggetta ai vincoli stabiliti dalle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica.

Tale compensazione, tuttavia, può essere applicata soltanto nell’ipotesi di associazione di più funzioni che la legge impone obbligatoriamente ai comuni con popolazione fino 5.000 abitanti (Corte dei conti Lombardia, del. n. 173/2015).

Ne deriva che tale disciplina non può essere applicata nel caso in cui i singoli comuni partecipanti all’Unione abbiano una popolazione superiore a 5.000 abitanti (3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane).

In tal caso, al fine della rispetto della normativa in materia di spesa di personale, è necessario che l’ente sommi la propria spesa di personale con la quota parte di quella sostenuta dall’Unione.

Nel rispetto di tale vincolo, gli enti costituenti l’Unione possono utilizzare gli eventuali spazi assunzionali a disposizione, anche per consentire assunzioni direttamente da parte dell’Unione.

Ciò a condizione che la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non comporti, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti.

A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono poi essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale, considerando naturalmente, l’aggregato complessivo Unione e singoli Comuni che la costituiscono.

Leggi la deliberazione
CC sez. controllo Lombardia del. n. 313-15

 


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