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Umbria, del. n. 96 – Acquisto beni mobili società partecipata in liquidazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’ente di effettuare l’operazione di acquisto di beni immobili (impianti e allestimenti) appartenenti ad una società partecipata, in fase di liquidazione, in quanto idonei e conformi a rendere interamente fruibile l’immobile di proprietà comunale garantendone la piena e immediata funzionalità come Centro congressi.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 96/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 agosto, pur dichiarando inammissibile il quesito posto, hanno ricordato all’ente che:

• le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del d.lgs. 165/2001, e quindi anche i Comuni, hanno l’obbligo di fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.p.r. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Procedure autonome sono consentite solo nel caso di assenza di disponibilità sul mercato elettronico del bene o del servizio da acquisire e nel caso di inidoneità dell’uno o dell’altro alle esigenze dell’amministrazione per mancanza di qualità essenziali;

• l’articolo 1, comma 141, della legge 228/2012 prevede il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della corrispondente spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi. La norma consente di derogare al limite qualora “l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili” (Corte dei conti, sez. Toscana, del. n. 277/2013);

• l’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010 ha imposto l’abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di società pubbliche partecipate alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto, ovvero l’ammissibilità d’interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto.

Leggi la deliberazione
cc sez. contr. Umbria del. n. 96-15


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