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Toscana, deliberazione n. 277 – Arredi: ipotesi di esclusione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 141, della legge 228/2012, secondo cui non si possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi.

In particolare, l’ente ha chiesto se la disposizione ricomprenda anche l’acquisto di arredi indispensabili all’utilizzo di opere pubbliche ultimate ma non ancora arredate, ovvero gli arredi scolastici necessari a seguito dell’attivazione di nuove sezioni o classi o in sostituzione di arredi obsoleti, usurati e non sicuri.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 277/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 ottobre, hanno ricordato che la norma consente di derogare al limite qualora “l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili”.

In tale ipotesi, spetterà all’ente verificare che i risparmi realizzabili con l’acquisto degli arredi siano effettivamente maggiori rispetto alla minor spesa che deriverebbe dall’applicazione del divieto di acquisto disposto in via generale dallo stesso comma 141.

I magistrati contabili hanno inoltre ricordato che limiti all’acquisto di mobili e arredi non è più prevista per “l’uso scolastico e dei servizi all’infanzia”, vincolo abolito dal d.l. 69/2013, così detto decreto “del fare”, convertito con legge 98/2013, sull’evidente presupposto del valore sociale attribuito alla spesa nel settore scolastico.

 


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