Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del comma 424 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, in particolare sulla possibilità di acquisire un’unità di personale, nel corso del 2015, a mezzo di cessione del contratto di lavoro tramite mobilità volontaria tra enti sottoposti al patto di stabilità.
I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 58/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 agosto, hanno evidenziato che, per effetto dell’articolo 1, comma 424 della legge di stabilità per il 2015, così come interpretato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione 19/2015, gli enti locali per il biennio 2015-2016 possono indire bandi per procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario di provincie e città metropolitane.
Solo a conclusione del processo di ricollocazione, invece, sarà possibile, per gli enti locali, tornare ad indire ordinarie procedure di mobilità volontaria, e considerare neutre le conseguenti assunzioni ai fini delle limitazioni poste dalla legge al reclutamento di personale a tempo indeterminato (in aderenza alla regola generale posta dall’articolo 1, comma 47, della legge n. 311/2004).
Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Personale: vincoli assunzionali e di spesa″
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cc sez. contr. Liguria del. n. 58-15