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Lazio, del. n. 158 – Indicatore tempestività dei tempi di pagamento


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 41, comma 2, del d.l. 66/2014, che ha introdotto il divieto di procedere ad assunzioni di personale per le p.a. che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015.

Essendo tale norma intervenuta in corso di esercizio finanziario, l’ente ha chiesto se ai fini del calcolo dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all’articolo 33 del d.lgs. 33/2013, debbano essere ricomprese tutte le fatture comunque pagate nel corso dell’anno 2014 a prescindere dalla data dell’acquisizione al protocollo, ovvero se tale indicatore possa essere determinato con riguardo alle fatture acquisite dall’ente a decorrere dall’esercizio 2014.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 158/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 luglio, hanno ricostruito il quadro normativo di riferimento.

Nello specifico, l’articolo 33 del d.lgs. 33/2013, impone alle pubbliche amministrazioni l’obbligo di pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”.

A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni devono inoltre pubblicare un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”.

Entrambi gli indicatori devono essere elaborati e pubblicati secondo lo schema tipo di cui all’articolo 9 del DPCM 22 settembre 2014.

Detto indicatore è utilizzato per verificare il rispetto dei tempi di pagamento delle obbligazioni pecuniarie scaturenti dalle transazioni commerciali.

Secondo i magistrati contabili “ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento dell’anno 2014 deve farsi riferimento a tutti i pagamenti avvenuti nel corso di detta annualità, sebbene relativi a richieste ricevute precedentemente, e quindi a prescindere dalla data dell’acquisizione al protocollo”

Una diversa soluzione, favorevole a considerare ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento esclusivamente le fatture o documenti equivalenti acquisiti al protocollo dell’ente a decorrere dal 1° gennaio 2014, porterebbe ad escludere dal calcolo proprio i pagamenti più problematici in quanto relativi a fatture risalenti nel tempo e non saldate nei termini previsti, contraddicendo in tal modo la finalità della norma di garantire il tempestivo pagamento delle obbligazioni certe ed esigibili.

Pertanto, sono escluse dal predetto del calcolo le richieste di pagamento che hanno formato oggetto di contestazione o di contenzioso (ex articolo 9 del DPCM 22.9.2014).

Inoltre, in virtù della deroga espressamente prevista dall’articolo 4, comma 4, del d.l. 78/2015, sono esclusi dal calcolo dei tempi medi di pagamento i pagamenti effettuati dagli enti locali mediante l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall’articolo 32, comma 2, nonché dall’articolo 1, commi 1 e 10, del d.l. 35/2015.

Il mancato rispetto dei tempi di pagamento delle obbligazioni pecuniarie è sanzionato con il blocco delle assunzioni di personale “a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dl somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”.

Il divieto, pertanto, comprende:

a) l’utilizzo di personale di altro ente locale ai sensi dell’articolo 1 comma 557 della legge n. 311/2004;

b) l’utilizzo di personale mediante l’istituto del comando (in tal senso, sez. Lazio 127/2015): rientra, altresì, nel divieto, il rinnovo o la prosecuzione di un comando scaduto, nonché il comando reciproco, allorquando tale operazione non si appalesi neutra dal punto di vista finanziario ma comporti per l’ente ricevente, nel periodo di operatività del divieto, un incremento di spesa rispetto al valore delle prestazioni lavorative rese dal personale di sua appartenenza in favore di altro ente.

c) l’utilizzo di personale di altro ente locale ai sensi dell’articolo 14 del CCNL 01.04.1999 del Comparto Regioni – Enti locali.

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Personale: vincoli assunzionali e di spesa″.

 


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