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Lazio, del. n. 127 – Il ritardo dei pagamenti blocca anche il personale a comando


Un sindaco ha chiesto se il divieto di assunzioni derivante dal mancato rispetto dei tempi medi di pagamento disposti dal d.lgs. 231/2002 sia applicabile anche in caso di comando di dipendenti pubblici.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 127/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 giugno, hanno chiarito che il divieto posto dall’art. 41, comma 2, del d.l. 66/2014 preclude non solo l’instaurazione ex novo dei rapporti di lavoro in senso proprio ma, più in generale, la possibilità di acquisire, con il ricorso a strumenti ed istituti alternativi, quali quello del comando, risorse lavorative con aggravio di spesa a carico del bilancio da parte degli enti che presentino tempi medi di pagamento delle proprie obbligazioni pecuniarie non in linea con l’indicatore legale di riferimento.

Pertanto, il divieto comprende anche il comando, sebbene tale istituto non comporti tecnicamente l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l’ente ricevente, che tuttavia è tenuto a dirigere e gestire il dipendente comandato per tutto quanto attiene all’espletamento della prestazione lavorativa, nonché a rimborsare l’ente di appartenenza delle spese sostenute per il pagamento della retribuzione.

Sulla materia, si veda Corte dei conti, sez. Campania, del. n. 153/2015.

Si segnala il seminario di studi “Personale: le novità per il 2015″ in programma a Firenze il 10 luglio p.v.

Leggi la deliberazione
CC Lazio del. n. 127-15


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