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Lombardia, del. n. 238 – Spesa per lavoro flessibile


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, secondo cui i comuni che hanno rispettato il tetto di spesa del personale possono effettuare assunzioni a tempo determinato e, più in generale, flessibili entro il 100% di quanto hanno speso a tale titolo nell’anno 2009.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 238/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 luglio, hanno ribadito che nel caso in cui non siano state sostenute spese per le finalità indicate nell’anno 2009, l’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 nella sua attuale formulazione prevede espressamente che il limite “è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009” (in tal senso si veda corte dei conti, sez. Lombardia, del. n. 215/2014).

Infine, con riferimento alla locuzione “stesse finalità”, il significato si conforma al senso letterale del termine ed è riferito alle medesime categorie di lavoro c.d. flessibile consentite dalla legge alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Personale: vincoli assunzionali e di spesa″.

 


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