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Gare: è necessario segnalare tutte le risoluzioni contrattuali intervenute nei rapporti con le p.a.


La mancata dichiarazione di pregresse risoluzioni contrattuali, anche se relative ad appalti affidati da altre stazioni appaltanti, è causa di esclusione.

Questo il principio ribadito dal Tar Piemonte, sez. I, con la sentenza n. 1175 del 10 luglio 2015.

Nel caso di specie l’aggiudicatario aveva autocertificato, al momento della presentazione della sua offerta, di non trovarsi in alcuna delle situazioni per le quali è prevista l’esclusione dalla partecipazione agli appalti dell’articolo 38 del d.lgs. 163/2006.

La stazione appaltante aveva quindi annullato l’aggiudicazione sulla base del mero automatismo dell’omessa segnalazione, da parte dell’impresa, di una precedente risoluzione contrattuale (avvenuta solo tre mesi prima).

I giudici amministrativi, aderendo all’interpretazione ormai maggioritaria e più rigorosa per la quale l’articolo 38, comma 1, lettera f) prescrive ai concorrenti un adempimento doveroso, quello di comunicare alla Stazione appaltante tutte le risoluzioni per errore grave nell’esercizio dell’attività professionale intervenute nei rapporti con la p.a., comprese quelle con Amministrazioni diverse da quella che ha bandito la gara (che proprio per questo ben potrebbe non essere a conoscenza di tali fatti), hanno confermato la correttezza e la legittimità dell’operato della Stazione appaltante (in tal senso, Tar Lazio, Roma, sent. n. 690/2015; Tar Lombardia, sent. n. 1121/2015; Cons. Stato, sent. n. 2289/2014; Cons. Stato, sent. n. 5763/2014).

La violazione di tale preciso obbligo stabilito direttamente dalla legge, consistendo non in una semplice omissione, ma in una dichiarazione non veritiera, non risulta emendabile con il soccorso istruttorio, né riconducibile ad un errore scusabile e non può che condurre all’esclusione dalla gara.

 


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