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Appalti: la pregressa risoluzione contrattuale configura un grave errore professionale

L’omessa dichiarazione di pregresse risoluzioni contrattuali, disposte in ragione di gravi inadempimenti contrattuali, in quanto imposta dall’articolo 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. 163/2006, comporta l’esclusione dalla gara. Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza in commento, con la quale ha confermato la decisione del giudice di primo grado, ribadendo che l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti comporta l’esclusione, a prescindere dalla irrilevanza della circostanza omessa. Nel caso di specie la stazione appaltante aveva riscontrato sul casellario informatico delle imprese, contrariamente a quanto dichiarato in sede…

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