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Campania, del. n. 193 – Riassorbimento personale provinciale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 193/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 luglio, hanno richiamato l’orientamento restrittivo espresso dalla Sezione Autonomie nella deliberazione 19/2015, facendo rinvio alle relative motivazioni contenute nel testo integrale della richiamata pronuncia.

In particolare, allo stato attuale è preclusa la possibilità, astrattamente riconosciuta dall’articolo 4, comma 3-ter del d.l. 101/2013, di attingere alle graduatorie di altri enti.

Allo stesso modo non è possibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria, a meno che il posto da coprire sia infungibile (ovvero preveda una specifica e legalmente qualificata professionalità e sia necessario per garantire l’espletamento di un servizio essenziale) e solo dopo che sia stata verificata l’inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare.

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Personale: vincoli assunzionali e di spesa″

 


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