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Piemonte, del. n. 113 – Mobilità e incarichi dirigenziali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 424, della Legge di stabilità per il 2015, in particolare se sia possibile effettuare assunzioni tramite mobilità volontaria, ovvero conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 113/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 luglio, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie nella deliberazione 19/2015 secondo cui:

• le assunzioni a tempo determinato, nonché il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel esulano dal campo di applicazione del comma 424 e dai relativi divieti, e restano soggette alla disciplina propria dello specifico istituto;

• non è possibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria, a meno che il posto da coprire sia infungibile (ovvero preveda una specifica e legalmente qualificata professionalità e sia necessario per garantire l’espletamento di un servizio essenziale) e sia stata verificata l’inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare.

I magistrati contabili, pur aderendo a siffatto indirizzo interpretativo, hanno comunque evidenziato la necessità di non incorrere in possibili effetti vanificatori dello scopo della norma.

In particolare, le assunzioni a tempo determinato possono essere disposte per far fronte ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, trovando causa nella urgenza di provvedere alla sostituzione momentanea di un dipendente mancante o nella carenza di professionalità specifica nell’ente non rinvenibile neanche tra le unità soprannumerarie da ricollocare.

A sua volta, il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1, in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, dovrà essere valutato in relazione al conseguente venir meno di un posto in pianta organica, che potrebbe essere utilmente destinato ai fini assunzionali previsti dal citato comma 424.

Spetterà all’ente valutare con estrema cautela il ricorso a forme assunzionali che, a seconda delle modalità di configurazione concreta, potrebbero eludere le finalità sottese al richiamato comma 424, con conseguente nullità del relativo contratto ai sensi dell’articolo 1344 c.c.

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Personale: vincoli assunzionali e di spesa″.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Contr. Piemonte del. n. 113-15

 


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