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Liguria, del. n. 53 – Modalità di redazione del bilancio di previsione 2015


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle modalità di redazione del bilancio di previsione che, dal 2015, come noto, risulta disciplinato dalla legislazione sull’armonizzazione contabile (d.lgs. 118/2001, come integrato dal d.lgs. 126/2014) e dai relativi principi contabili.

In particolare l’ente ha chiesto se sia lecito iscrivere la somma richiesta dal commissario della Comunità montana in liquidazione.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 53/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 luglio, hanno ricordato che il bilancio di previsione deve essere redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità.

Il Principio generale della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, a sua volta, impone che nei dati contabili di bilancio sia rappresentata la reale condizione delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria dell’esercizio.

Tale principio è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento.

Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste, che invece devono essere ponderate secondo una rigorosa analisi.

Pertanto, le previsioni, e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell’attendibilità).

L’esigenza di prudenza impone altresì di inserire nelle previsioni di bilancio anche le poste riferite ad obbligazioni passive solo potenziali (come nel caso di un contenzioso, cui può essere di fatto assimilata la situazione di contrasto interpretativo fra enti in ordine alla debenza di determinate somme).

In tale situazione è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi, che deve essere ritenuto congruo dall’organo di revisione dell’ente.

Pertanto, alla luce dei principi generali di attendibilità e prudenza che devono presidiare, fra gli altri, la formazione delle previsioni di bilancio, appare non solo possibile, ma altresì doveroso, allocare nei fondi per passività potenziali una somma, adeguatamente stimata dai competenti uffici interni, a garanzia dell’eventuale esborso che il Comune potrebbe sostenere all’esito della definizione dei rapporti liquidatori della Comunità montana.

Si ricorda che il nuovo sistema unico di contabilità sarà oggetto di approfondimento nel seminario “Armonizzazione, programmazione e controllo”in programma a Firenze il 6 ottobre 2015

Leggi la deliberazione

CC Sez. Contr. Liguria del. n. 53-15


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