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Marche, del. n. 163 – Resti assunzionali 2012-2013: vincolati al riassorbimento dei provinciali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare i risparmi derivanti dalle cessazioni di personale intervenute nel 2013 e non utilizzati nel 2014 per effettuare l’assunzione del vincitore di un concorso pubblico bandito nel 2014 e concluso nel 2015.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 163/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 luglio, hanno chiarito che in base all’articolo 1, comma 424 della legge 190/2014, tutte le risorse a disposizione dell’ente per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, devono essere desinate all’assunzione dei vincitori di concorso collocati nelle graduatorie vigenti o già approvate alla data del 1.01.2015 nonché alla ricollocazione del personale provinciale soprannumerario in disponibilità.

Ne deriva che per il 2015 sono soggetti allo specifico vincolo di destinazione non solo il 60% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nel 2014 ma anche i tutti i “resti” provenienti dal triennio precedete, nessuno escluso, in quanto contribuiscono, in base alla nuova disciplina recata dal d.l. 78/2015, ad incrementare la capacità assunzionale dell’ente.

Di conseguenza, le economie relative all’esercizio 2013 utilizzabili in base alla nuova formulazione dell’articolo 3, comma 4, del d.l. 90/2014, poiché costituiscono una quota della complessiva capacità assunzionale dell’ente, possono essere destinate esclusivamente all’assunzione dei vincitori di concorso risultanti da graduatorie già vigenti o approvate all’1.01.2015 ovvero per consentire la ricollocazione nei propri ruoli del personale soprannumerario (in tal senso Corte dei Conti, sez. Veneto n. 304/2015).

Tale interpretazioni, tuttavia, non è unanime.

In particolare la Sezione Campania, nella deliberazione n. 180/2015, aderendo alle indicazioni contenute nella circolare 1/2015 della Funzione pubblica, ha ritenuto non assoggettate al comma 424 le eventuali quote residue degli anni precedenti (2012-2013).

Si segnala il ns. seminario di studi “Personale: vincoli assunzionali e di spesa″

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo, Marche del. n. 163_15


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