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Veneto, del. n. 304 – Assunzioni: mobilità e cumulabilità resti non utilizzati


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di attivare, nel corso del 2015, procedure di mobilità (in entrata) da altre amministrazioni locali diverse dalle Province.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 304/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 luglio, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie nella deliberazione 19/2015 secondo cui nel biennio 2015-2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, non è possibile indire bandi di procedure di mobilità in entrata di dipendenti di amministrazioni pubbliche che non siano quelli collocati in eccedenza dalle province.

I magistrati contabili hanno inoltre evidenziato che a seguito delle modifiche apportate all’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014 (dall’articolo 4, comma 3, del recente d.l. 78/2015) gli enti locali possono cumulare le capacità assunzionali non utilizzate nel triennio precedente per effettuare assunzioni di personale sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per quel che riguarda il biennio 2015-2016 dei vincoli posti dall’articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale eccedentario.

Pertanto, gli enti locali possono destinare alla ricollocazione del personale provinciale in esubero non solo il 100% delle capacità assunzionali relative alle cessazioni dell’anno precedente ovvero del 2014, ma anche eventuali percentuali assunzionali non utilizzate risalenti agli anni precedenti del triennio, ovvero agli esercizi 2013 e 2012.

Tale ultimo inciso non appare condivisibile anche alla luce dei chiarimenti espressi dalla Corte dei Conti sezione delle Autonomie nella citata deliberazione 19/2015, oltre che dallaCorte dei Conti, sez. contr. Sardegna 32/2015.

Inoltre, sempre il d.l. 78/2015 ha previsto, esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale provinciale, l’inapplicabilità del divieto di assunzione conseguente al mancato rispetto dei vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità e alla conseguente obbligatoria trasmissione telematica della certificazione e del rispetto dei tempi medi di pagamento.

Come ribadito dai magistrati contabili, l’ambito di operatività del vincolo posto dal comma 424 dell’articolo 1 della legge 190/2014 non va inteso limitato alla sola ricollocazione del personale soprannumerario della provincia di appartenenza, ma alla completa ricollocazione del personale soprannumerario senza alcuna limitazione geografica.

Si segnala il ns. seminario di studi “Personale:le novità per il 2015″ in programma a Firenze il 10 luglio p.v.

 


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