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Oneri di sicurezza: le necessarie integrazioni al bando-tipo n. 2


Le stazioni appaltanti sono tenute a integrare il bando tipo n. 2 “Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso” prevedendo l’obbligo degli operatori economici di indicare espressamente nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali.

Per le procedure in corso, in relazione alle quali non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, è opportuno che le stazioni appaltanti informino i concorrenti di tale obbligo, mediante un chiarimento al bando da pubblicare sul sito.

In tal caso la stazione appaltante potrà valutare l’opportunità di posticipare il termine per la presentazione delle offerte.

Questi le indicazioni fornite dall’Anac nel comunicato pubblicato il 19 giugno 2015.

In attesa dell’adeguamento da parte dell’Autorità del bando-tipo n. 2 è necessario che le stazioni appaltanti si adeguino al principio di diritto espresso dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 3/2015 che ha ritenuto tale obbligo applicabile “anche nelle offerte relative agli appalti di lavori”.

È necessario, inoltre, coordinare il bando-tipo n. 2 con la nuova disciplina del soccorso istruttorio introdotta dall’art. 39, comma 1, del d.l. 90/2014.

A tal proposito, potranno essere prese a riferimento le clausole contenute nel “Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture” posto in consultazione pubblica in data 18 maggio 2015.

L’Anac ha evidenziato che non sarà necessario motivare la deroga al bando-tipo n. 2 nella determina a contrarre.

 


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