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Costi sicurezza: vanno indicati anche negli appalti di lavori pubblici


Nelle gare per appalti di lavori pubblici i partecipanti devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura, anche se tale indicazione non è prevista dalla lex specialis.

Questo il principio espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3 del 20 marzo 2015, che ha posto fine al contrasto giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 87, comma 4, del Codice.

L’articolo 87, comma 4, del Codice, relativo agli oneri aziendali, al primo periodo ribadisce che per tutti gli appalti gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta in relazione al piano di sicurezza e coordinamento.

Il secondo periodo della norma, invece, prescrive di indicare nell’offerta l’ammontare dei costi per la sicurezza interna onde consentire all’amministrazione di apprezzarne la congruità “rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.

Sulla base di un’interpretazione letterale della norma, che fa esplico riferimento solo ai settori dei servizi e delle forniture, un primo orientamento ha escluso l’obbligatorietà di tale specifico obbligo dichiarativo negli appalti di lavori.

Tale interpretazione si fonda sul fatto che per i lavori la quantificazione di detti costi è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex articolo 100 d.lgs. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 131 del codice dei contratti pubblici (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 3056/2015 e n. 4964/2013).

L’Adunanza plenaria, disattendendo tale interpretazione, ha evidenziato che la ratio della norma, che impone ai concorrenti di indicare già nell’offerta l’incidenza degli oneri di sicurezza aziendali, risponde a finalità di tutela della sicurezza dei lavoratori e, quindi, a valori sociali e di rilievo costituzionale che assumono rilevanza anche nel settore dei lavori pubblici.

Pertanto, a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori sanciti nella stessa Costituzione, si deve optare per una lettura della norma costituzionalmente orientata, che porta a ritenere l’obbligo dei concorrenti di presentare i costi interni per la sicurezza del lavoro anche nelle offerte relative agli appalti di lavori (in tal senso Cons. Stato, sez. III, sentenza 5421/2011; sez. V, sentenza n. 3929/2013; sez. III, sentenza n. 3565/2013; Tar Sicilia, sentenza n. 2157/2014).

Ne consegue che, ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis, del Codice, l’omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice” idoneo a determinare “incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta” per difetto di un suo elemento essenziale.

Ciò comporta, anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (Cons. Stato, A.P. sentenza n. 9 del 2014), non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale.

 


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