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Lombardia, deliberazione n. 200 – Valutazione di congruità delle spese legali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla procedura di rimborso delle spese legali, in particolare sulla necessità di sottoporre la parcella del legale al parere di congruità della spesa della competente Avvocatura distrettuale dello Stato o, in alternativa, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

L’ente, parte soccombente del giudizio, ha evidenziato che nel dispositivo della sentenza è stato quantificato l’ammontare della parcella dovuta al legale della controparte, mentre nulla è stato stabilito dal giudice per quella dovuta al legale che ha assistito l’amministrazione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 200/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 maggio, hanno ricordato che le amministrazioni locali devono procedere al rimborso delle spese legali, una volta appurata la sussistenza dei presupposti sostanziali, soltanto in presenza di documentazione idonea ad attestare la congruità delle spese.

Detta valutazione di congruità (a prescindere che venga svolta dall’Avvocatura dello Stato come nella particolare fattispecie prevista dall’art. 18, comma 1, del d.l. 67/1997) risponde all’esigenza di garantire una “attenta e prudente gestione della spesa pubblica”, pertanto deve tenere conto, “da un lato dell’incertezza dell’esatta individuazione delle voci che potrebbero concorrere alla determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità dovute agli avvocati per l’esercizio della loro attività professionale e dei relativi parametri legali, dall’altro della necessità di scongiurare il rischio di annoverare nella parcella spese oggettivamente superflue o non proporzionali all’opera prestata” (C. Conti, sez. reg. Piemonte del. n. 35/11).

Inoltre, anche quando non è richiesto dalla legge il parere dell’Avvocatura dello Stato, la valutazione di congruità deve “riguardare, non solo la conformità della parcella alla tariffa forense, ma anche il rapporto fra l’importanza e delicatezza della causa e le somme spese per la difesa” (C. Conti, sez. reg. Piemonte del. n. 35/11 che richiama Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sent. 23 gennaio 2007, n. 1418).

Come evidenziato dai magistrati contabili, “anche se la sentenza che definisce il contenzioso quantifica le spese legali sostenute da controparte (e non dall’Amministrazione soccombente) detta liquidazione può rappresentare un parametro di congruità in relazione al valore della causa, al numero di udienze alle quali hanno partecipato i difensori delle parti in giudizio, nonché al numero di atti processuali redatti e depositati in corso di causa”.

Con riferimento al procedimento da seguire per la contabilizzazione in bilancio della spesa per la prestazione professionale svolta dall’avvocato, i magistrati contabili hanno evidenziato che in base al nuovo principio della competenza finanziaria “potenziata” (previsto dal d.lgs. 118/2011 concernente l’armonizzazione dei sistemi contabili) le obbligazioni devono essere registrate in bilancio tenendo conto non solo del perfezionamento del titolo, ma anche della scadenza (esigibilità) della prestazione che, nel caso di spesa per l’acquisto di beni e servizi, di norma, coincide con l’adempimento della prestazione da parte del fornitore.

Tale principio subisce una deroga nel caso di incarichi a legali esterni dal cui contesto non sia possibile desumere la scadenza: infatti, «gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa».

Tale imputazione, peraltro, presuppone la necessità che la spesa sia stata congruamente stimata “al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio”.

Tale necessità viene resa costante, imponendo un obbligo di verifica annuale: è previsto, infatti, che l’ente chieda «ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni».

Si ricorda che il nuovo sistema unico di contabilità sarà oggetto di approfondimento nel seminario “Armonizzazione, programmazione e controllo” in programma a Firenze il 3 luglio 2015


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