Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione delle nuove disposizioni in materia di corresponsione dei diritti di rogito ai segretari comunali di cui all’articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 90/2014.
L’ente ha premesso che il servizio di segreteria è fornito in convenzione con altri comuni e che il comune capofila ha solo responsabili di servizio e non dirigenti.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 170/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 aprile, hanno ribadito che nel caso di convenzione di segreteria fra comuni privi di personale con qualifica dirigenziale è possibile attribuire quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto (corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 275/2014 e 297/2014).
La disposizione, infatti, prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l’erogazione di quota dei proventi, ovvero:
- segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale
- segretari che non hanno qualifica dirigenziale
Si ricorda che le problematiche in materia di personale saranno oggetto di approfondimento nel seminario “Personale: le novità della legge di stabilità 2015”in programma a Firenze l’8 maggio 2015