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Lombardia, deliberazione n. 170 – Diritti di rogito ai segretari comunali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione delle nuove disposizioni in materia di corresponsione dei diritti di rogito ai segretari comunali di cui all’articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 90/2014.

L’ente ha premesso che il servizio di segreteria è fornito in convenzione con altri comuni e che il comune capofila ha solo responsabili di servizio e non dirigenti.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 170/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 aprile, hanno ribadito che nel caso di convenzione di segreteria fra comuni privi di personale con qualifica dirigenziale è possibile attribuire quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto (corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 275/2014 e 297/2014).

La disposizione, infatti, prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l’erogazione di quota dei proventi, ovvero:

  • segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale
  • segretari che non hanno qualifica dirigenziale

Si ricorda che le problematiche in materia di personale saranno oggetto di approfondimento nel seminario “Personale: le novità della legge di stabilità 2015”in programma a Firenze l’8 maggio 2015

 


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