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Lombardia, deliberazione n. 297 – Diritti di rogito dopo il d.l. 90/2014


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione delle nuove disposizioni in materia di diritti di rogito introdotte dal d.l. 90/2014.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 297/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 novembre, hanno ricordato che l’articolo 10 del d.l. 90/2014 ha riformato la materia della corresponsione di diritti di rogito ai segretari comunali.

In particolare, è stato abrogato l’articolo 41, comma 4, della legge 312/1908, che attribuiva ai segretari comunali e provinciali, che rogavano predeterminati atti (indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge n. 604/1962) per conto dell’ente presso cui prestavano servizio, una quota del provento, spettante al comune o alla provincia, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge n. 734/1973 (in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento).

Il decreto, inoltre, dopo aver sancito la confluenza dei proventi annuali dei diritti di segreteria nel bilancio dell’ente di riferimento (comune o provincia), permette l’attribuzione di una quota del provento annuale previsto dall’articolo 30, comma 2, della legge 734/1973 in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento e per i soli segretari che prestano servizio in “enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale” e comunque per quelli che “non hanno qualifica dirigenziale”.

La norma, pertanto, prevede e distingue due ipotesi legittimanti l’erogazione di quota dei proventi:

– segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale (a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto)

– segretari che non hanno qualifica dirigenziale (a prescindere dalla classe demografica del comune di assegnazione).

Si veda anche Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 275/2014.

 


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