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Lombardia, deliberazione n. 169 – Servizi di assistenza scolastica


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla compatibilità tra l’articolo 6 della legge 328/2000 che individua nel sistema di accreditamento una delle modalità preferenziali per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici fra fornitori, committenti e utenti del sistema di assistenza sociale e l’articolo 33, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006 che prescrive il meccanismo aggregatore per l’acquisizione di lavori, beni e servizi per i comuni non capoluogo di provincia, quale alternativa obbligata al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA.) o agli strumenti elettronici di acquisto per beni, forniture e servizi gestiti da Consip S.p.A.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 169/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 aprile, hanno evidenziato che le due discipline operano in ambiti del tutto distinti.

La disciplina introdotta con la legge 328/2000 in tema di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali pone in capo ai comuni la titolarità delle funzioni di erogazione dei servizi sociali a rete, anche tramite l’elaborazione di forme innovative di collaborazione che disciplinano tutte le fasi di erogazione del servizio (accreditamento dei soggetti erogatori, partecipazione e vigilanza dell’amministrazione locale, caratteristiche dei beneficiari).

Si tratta, dunque, di una normativa specifica che abilita le amministrazione comunali a disciplinare le modalità di erogazione di un servizio pubblico di intervento sociale a beneficio di soggetti svantaggiati.

Di contro, la normativa in tema di acquisizione di beni e servizi, che pone l’obbligo del ricorso al sistema Consip o, in alternativa ai sistemi di e-procurement, ovvero ancora, il ricorso a soggetti aggregatori delle committenze, si applica agli acquisiti di beni, servizi e forniture per i servizi strumentali, in un’ottica limitativa della spesa per i c.d. “consumi intermedi”.

Tale obbligo, si ricorda, è stato rinviato al 1° settembre 2015 sia per gli acquisti di beni, forniture e servizi, sia per i lavori pubblici (articolo 8, commi 3-ter e 3-quater del d.l. 192/2014, convertito con legge 11/2015).

Di conseguenza, il servizio di erogazione dell’assistenza educativa e scolastica soggiace alle norme ordinamentali ed organizzative introdotte con la legge 328/2000.

 


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