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Lombardia, deliberazione n. 166 – Accollo e rinegoziazione mutuo del gestore inadempiente


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di rinegoziare un mutuo a seguito di un’eventuale escussione di garanzia fideiussoria concessa dal comune.

L’ente ha premesso che il soggetto vincitore della gara d’appalto per la realizzazione e gestione di un impianto natatorio si trova in gravi difficoltà economiche.

In base al contratto stipulato con l’appaltatore, l’ente ha costituito a favore della società un diritto di superficie su alcuni terreni di sua proprietà, ove è stato costruito l’impianto natatorio e, contestualmente, ha poi garantito due mutui bancari (necessari per il reperimento delle risorse necessarie alla costruzione) con fidejussione, come previsto dall’articolo 207, comma 3, del d.lgs. 267/2000.

Il comune si è impegnato, nel rilasciare le garanzie fidejussorie, a subentrare nel piano di ammortamento dei mutui in caso di inadempimento del gestore.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 166/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 aprile, hanno ribadito che il soccorso finanziario a beneficio di soggetti privati concessionari o gestori di opere pubbliche è ammissibile solo se l’operazione incrementa il patrimonio dell’ente pubblico, ovvero persegue direttamente un’utilità pubblica sul territorio amministrato (Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 409/2013).

Relativamente alla possibilità per gli enti locali di rinegoziare i mutui, i magistrati contabili hanno chiarito che ciò è possibile solo a condizione che sia garantita una diminuzione delle passività totali (Corte dei conti Toscana, del. n. 27/2011; sez. contr. Lombardia, del. n. 1027/2010).

 

 


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