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Lombardia, deliberazione n. 409 – Rilascio garanzie società strumentale


Una provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di autorizzare la propria società strumentale a concedere in pegno una partecipazione azionaria a favore di istituti bancari, al fine garantire un’operazione di rinegoziazione di due pregressi finanziamenti.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 409/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 ottobre, hanno ricordato che l’articolo 207 del Tuel disciplina le condizioni per la concessione di garanzie a favore di terzi nella sola forma personale della fideiussione.

Al contrario, il Tuel non disciplina la possibilità di rilascio di garanzie reali (pegno o ipoteca), né la relativa concessione a favore di società c.d. “strumentali” (ma solo a favore di società gerenti servizi pubblici locali di rilevanza economica).

Il pegno è una garanzia reale tipica che, in caso di mancato adempimento da parte del debitore, conferisce al creditore il diritto di vendere il bene e soddisfarsi con il ricavato, con preferenza rispetto ad altri creditori (artt. 2787, 2796 e 2797 cod. civ.).

A differenza della fideiussione, non espone al rischio di aggressione, in caso di inadempimento del debitore principale, l’intero patrimonio del garante, ma il solo bene concesso in garanzia.

La magistratura contabile ha precisato che la norma posta dall’art. 207 Tuel non è imperativa e che è possibile una deroga, con possibile rilascio di altre garanzie, ivi non contemplate, purché queste ultime, e relativi presupposti e limiti, siano previste e disciplinate dal Regolamento di contabilità dell’ente (sez. cont. Lombardia, del. 92/2010, 823/2010 e 874/2010).

E’ possibile rilasciare garanzie reali (o comunque non contemplate nell’art. 207 Tuel) o prestarle anche a favore di società c.d. “strumentali” (e non solo di quelle gerenti servizi pubblici locali), purché il regolamento di amministrazione e contabilità lo preveda.

In merito al quesito posto, ovvero se l’ente possa autorizzare la società partecipata al rilascio della predetta garanzia, i magistrati contabili hanno chiarito che, in assenza di precise disposizioni normative, soccorrono i principi generali dell’ordinamento, aventi fonte nel precetto costituzionale (art. 119) che vincola l’assunzione di indebitamento (cui il Tuel assimila la prestazione di garanzie) alla realizzazione di investimenti.

Pertanto, l’ente potrà autorizzare la società partecipata al rilascio di pegno sulle azioni di una società detenuta da quest’ultima, sempreché il regolamento di contabilità dell’ente lo contempli (artt. 152 e 207 Tuel) e la garanzia prestata sia volta ad assicurare un debito finalizzato a investimento.

La Corte ha però precisato che deve escludersi che nella nozione di spese di investimento rientrino le erogazioni a favore di privati, sia pure effettuate per favorirne gli investimenti.

Tali erogazioni, ancorché possano indubbiamente concorrere a promuovere lo sviluppo del sistema economico nazionale (con effetti che dovrebbero essere definiti e misurati caso per caso), non contribuiscono ad accrescere il patrimonio pubblico nel suo complesso.

L’ordinamento giuridico pare circoscrivere la possibilità per gli enti locali di indebitarsi o prestare garanzie a terzi alle sole operazioni di investimento, che comportano un incremento nel patrimonio dell’Ente o del terzo garantito.

Ne consegue che l’ente non potrà procedere con l’autorizzazione, in quanto non riconducibile ad un’operazione d’indebitamento finalizzata ad investimenti, ma a garantire gli istituti bancari creditori in relazione ad una ipotesi di ristrutturazione di un’esposizione debitoria pregressa.

Le problematiche connesse ai vincoli e obblighi degli enti locali soci di organismi partecipati verranno analizzate e approfondite nel Seminario “Società: legittimi i vincoli del d.l. 95/2012”, in programma a Firenze il 24 ottobre 2013.

 


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