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Emilia, deliberazione n. 65 – Rimborso spese di viaggio amministratori provinciali


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di rimborsare agli amministratori delegati delle Province (nuovi enti di area vasta) le spese di viaggio, in caso di utilizzo del mezzo proprio, nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 65/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 aprile, hanno osservato che l’articolo 1, comma 84, della legge 56/2014, dispone che “gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito”.

Tuttavia, con successivo periodo introdotto dall’art. 23, comma 1, lett. f-bis), del d.l. 90/2014, il legislatore ha ulteriormente precisato che “restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico”.

Pertanto, alle spese di viaggio degli amministratori che risiedono fuori del capoluogo dell’ente per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari, sono estensibili le interpretazioni fornite dalla consolidata giurisprudenza magistrale relativamente ai rimborsi degli amministratori e consiglieri degli enti locali.

In particolare, i magistrati contabili hanno ribadito che l’ente può prevede forme di ristoro dei costi per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’amministrazione, sulla base degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.

Sull’argomento, Corte dei conti Abruzzo, deliberazione n. 34/2015.

 


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