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Abruzzo, deliberazione n. 34 – Rimborso spese di viaggio dei consiglieri provinciali


Un ente ha chiesto un parere in merito alla possibilità di rimborsare ai consiglieri delegati delle Province (nuovi enti di area vasta), in considerazione della gratuità dei loro incarichi, il rimborso delle spese di viaggio, nonché delle spese di parcheggio, in caso di utilizzo del mezzo proprio.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 34/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 marzo, hanno osservato che l’articolo 1, comma 84, della legge 56/2014, dispone che “gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito”.

Tuttavia, con successivo periodo introdotto dall’art. 23, comma 1, lett. f-bis), del d.l. 90/2014, il legislatore ha ulteriormente precisato che “restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico”.

Pertanto, alle spese di trasporto e parcheggio dei consiglieri delegati delle Province sono estensibili le interpretazioni fornite dalla consolidata giurisprudenza magistrale relativamente ai rimborsi degli amministratori e consiglieri degli enti locali.

In particolare, i magistrati contabili hanno ribadito che l’ente può prevede forme di ristoro dei costi per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’amministrazione, sulla base degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.

Tali considerazioni, valevoli per il personale dirigente delle amministrazioni locali, risultano applicabili anche agli amministratori locali, in virtù del più volte richiamato art. 2 del D.M. 4.8.2011, che estende a questi ultimi le stesse limitazioni vigenti per i dirigenti relative al rimborso delle spese di missione.

Relativamente alle spese di parcheggio, nel caso di utilizzo del mezzo comunale non vigono vincoli di finanza pubblica che escludano il rimborso delle spese di parcheggio

Al contrario, deve essere tendenzialmente escluso il rimborso dei costi di parcheggio per l’uso autorizzato del mezzo proprio salvo che l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’amministrazione (limitando il ristoro a quanto l’ente avrebbe sostenuto in caso di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto).

 


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