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Emilia, deliberazione n. 64 – Province: divieto assoluto di attribuire incarichi


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 420, della legge 190/2014, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 vieta alle province delle regioni a statuto ordinario di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, nonchè di attribuire incarichi di studio e consulenza.

In particolare è stato chiesto se tali divieti sussistano anche nei casi in cui le risorse finanziarie non gravino sul bilancio dell’Ente in quanto completamente finanziate da fonti comunitarie e da terzi.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 64/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 aprile, hanno chiarito che per assicurare il rispetto della previsione normativa, le attività che la Provincia può svolgere senza violare il divieto, devono essere del tutto neutre per il bilancio.

Tale circostanza preclude la possibilità di intraprendere iniziative, nel quadro di relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, che implichino, per la Provincia, l’assunzione della spesa per l’IVA a carico del proprio bilancio.

Per quanto, invece, riguarda gli incarichi di studio e consulenza, il legislatore statale non pone per le province un mero divieto di sostenere le relative spese, ma, più radicalmente, preclude l’attribuzione di detti incarichi.

Di conseguenza, il divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza deve essere interpretato in modo rigoroso e assoluto.

Sul punto si evidenzia la diversa interpretazione fornita dalla sezione Lombardia, del. n. 137/2015, secondo cui non dovrebbero essere incluse nel divieto le spese per studi e consulenze finanziate con fondi di provenienza comunitaria.

 


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