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Piemonte, deliberazione n. 53 – Incompatibilità del revisore dipendente della società


Un sindaco ha chiesto se sussista incompatibilità e ineleggibilità nel caso in cui il candidato revisore sia dipendente a tempo indeterminato di una società pubblica in house pluripartecipata.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 53/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 marzo, hanno ricordato che l’articolo 236 del Tuel, comma 1, estende all’organo di revisione le ipotesi di incompatibilità previste dall’articolo 2399 del codice civile, specificando che per “amministratori” devono intendersi i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale.

Tale articolo prevede un’ipotesi di ineleggibilità/decadenza, tra l’altro, per “coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza” (comma 1, lett. C).

Per completezza vanno richiamati il terzo comma dell’articolo 236 Tuel, a mente del quale “i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”, e l’articolo 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo n. 39/2010 in tema di indipendenza ed obiettività dei revisori legali (“il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale”).

Per quanto concerne il rapporto tra l’organo di controllo e l’ente controllato, l’articolo 2399 c.c. ritiene che l’indipendenza del revisore possa essere compromessa “da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita”, ovvero, con clausola di carattere generale, “da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto tra l’ente locale e la sua partecipata, va ricordato che l’articolo 2399 c.c. fa espresso riferimento, così delimitando le ipotesi di difetto di indipendenza del revisore, “alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo”.

Il terzo comma dell’articolo 236 Tuel, a sua volta, menziona gli “organismi o istituzioni dipendenti”, chiaro riferimento ad aziende speciali, istituzioni o consorzi dell’ente locale (questi ultimi assimilati alle aziende dall’articolo 31 Tuel), nonché gli organismi “comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”.

Secondo i magistrati contabili, affinché si possa parlare di “dipendenza”, “controllo” o “vigilanza” con riferimento ad organismi di tipo societario “deve trattarsi non solo di una partecipata, ma anche di una società controllata dall’ente, nel senso indicato dall’art. 2359, 1° comma, c.c. (partecipazione totalitaria o di controllo, ovvero sussistenza di controllo c.d. contrattuale)” (corte dei conti, sez. Veneto, del. 176/2013).

Nel caso di società pubblica posseduta in comune da più autorità pubbliche, il controllo analogo può essere esercitato congiuntamente da tali autorità, senza che sia indispensabile che detto controllo venga esercitato individualmente da ciascuna di esse (principio di diritto enunciato nel caso “Coditel Brabant SA” dalla Corte di Giustizia III Sezione 13 novembre 2008, punti 47 e 50).

Come ribadito dalla giurisprudenza nazionale, il requisito del controllo analogo deve essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che la signoria della mano pubblica sull’ente affidatario, purché effettiva e reale, sia esercitata dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione dominante di ogni singolo ente (cfr. Cons. St. sez. V, 26 agosto 2009, n. 5082; 30 aprile 2009, n. 2675; 9 marzo 2009, n. 1365; 24 settembre 2010, n. 7092; 08 marzo 2011, n. 1447).

In presenza di una simile situazione, la Sezione ritiene si configuri il presupposto del rapporto di ”controllo” e “vigilanza” di cui all’articolo 236, comma 3, del Tuel.

D’altra parte, a conferma di simile conclusione, va ricordato che ai sensi dell’articolo 4, comma 18, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, “In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette in house…, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell’ente locale, alla vigilanza dell’organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni”: tale normativa conferma l’esigenza di indipendenza del revisore dell’ente locale dalla partecipata in house.

Alla luce di quanto esposto, sarà cura ed esclusiva competenza dell’Ente stabilire se il legame esistente con la società presenti le caratteristiche e la rilevanza di cui all’art. 2359 c.c. con le precisazioni sopra offerte in tema di società in house.

Spetterà, dunque, all’ente, l’accertamento (rigoroso) della ricorrenza del menzionato presupposto e, quindi, della effettiva natura del rapporto esistente con la società partecipata.

 


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