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Veneto, deliberazione n. 176 – Revisore: incompatibilità tra carica comune e società controllata


Un sindaco ha chiesto se vi sia incompatibilità tra l’incarico di presidente del collegio sindacale di una società a capitale interamente pubblico, ma partecipata solo al 37,24% dall’Ente, e l’incarico di revisore contabile per il Comune, di cui agli articoli 234 e ss. del Tuel.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 176/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 luglio, hanno chiarito che l’incompatibilità tra i due incarichi sussiste solo per la società che, oltre ad essere partecipata, sia anche controllata dall’ente, nel senso indicato dall’articolo 2359, 1° comma, c.c. (partecipazione totalitaria o di controllo, ovvero sussistenza di controllo c.d. contrattuale).

Pertanto, “ove un tale legame non sia ravvisabile, non potendo l’ente esercitare un’influenza dominante sulla società, non sussistendo, per l’effetto, la sostanziale coincidenza tra soggetto controllore e soggetto controllato, considerata, peraltro, la rilevata “terzietà” dell’organo di revisione, garante anche dell’interesse pubblico al controllo sulla corretta gestione finanziaria e contabile e, soprattutto, in assenza di un precetto normativo che la preveda, a rigore, non può configurarsi una incompatibilità tra gli incarichi di revisione”.

Spetterà, dunque, all’ente, l’accertamento (rigoroso) della ricorrenza del menzionato presupposto e, quindi, della effettiva natura del rapporto esistente con la società partecipata.

In merito al secondo quesito relativo alla possibilità di “superare” detta incompatibilità mediante la rinuncia, da parte di chi attualmente riveste entrambi gli incarichi, ad uno dei due, i magistrati contabili hanno chiarito che “ove l’incompatibilità dovesse risultare sussistente, essa non può essere “superata”, attraverso la rinuncia all’uno o all’altro degli incarichi”.

In tale ipotesi, infatti, in forza delle previsioni contenute nei commi 1 e 3 dell’articolo 236 del Tuel, “si produce la “decadenza” automatica, ex lege, dall’incarico di revisore, alla quale gli organi competenti del Comune devono semplicemente dare seguito, fermo restando, comunque, che, in caso di perdurante inerzia di questi, la rinuncia da parte del soggetto beneficiario costituisce un atto dovuto”.

 


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