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Lombardia, deliberazione n. 275 – Diritti di rogito ai segretari di enti privi di dirigenti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di attribuire i diritti di rogito al segretario comunale, inquadrato nella fascia professionale A, titolare di una convenzione di segreteria tra più enti privi di personale con qualifica dirigenziale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 275/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 novembre, hanno ricordato che l’articolo 10 del d.l. 90/2014 ha abrogato i diritti di rogito riconosciuti al segretario comunale e provinciale (ex articolo 41, comma 4, legge 312/1980).

Il decreto, inoltre, dopo aver sancito la confluenza dei proventi annuali dei diritti di segreteria nel bilancio dell’ente di riferimento (comune o provincia), permette l’attribuzione di una quota del provento annuale previsto dall’articolo 30, comma 2, della legge 734/1973 in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento e per i soli segretari che prestano servizio in “enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale” e comunque per quelli che “non hanno qualifica dirigenziale”.

La norma, pertanto, prevede e distingue due ipotesi legittimanti l’erogazione di quota dei proventi:

– segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale;

– segretari che non hanno qualifica dirigenziale.

Secondo i magistrati, dunque, nel caso di convenzione di segreteria tra comuni tutti privi di personale con qualifica dirigenziale è possibile attribuire, ai sensi del nuovo articolo 10, comma 2-bis del d.l. 90/2014, quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto.

 

 


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