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Subappalto necessario: dichiarazione essenziale perché attinente ai requisiti di ammissione


Ai sensi degli articoli 108 e 109 del d.p.r. 207/2010, come integrato dall’articolo 12, commi 2 e 3, del d.l. 47/2014, convertito nella legge 80/2014, non possono essere eseguiti direttamente i lavori, relativi alle categorie di qualificazione, diverse da quella prevalente, indicate nel bando di gara e superiori a € 150.000,00 oppure al 10% dell’importo complessivo dell’appalto.

Ciò significa che il concorrente, non in possesso delle predette categorie, può partecipare alla gara, dichiarando di voler subappaltare tali lavorazione oppure costituendo un’ATI di tipo verticale.

Questo il principio espresso dal Tar Basilicata, sez. I, con la sentenza n. 783 del 12 novembre 2014.

Come evidenziato dai giudici amministrativi tale dichiarazione è indispensabile, perché attinente ai requisiti di ammissione, cioè agli elementi essenziali di partecipazione ad un procedimento di evidenza pubblica.

Tuttavia, le conseguenze di tale omissione sono diverse a seconda che la procedura sia stata indetta prima o dopo il 25 giugno 2014 (entrata in vigore del d.l. 90/2014).

Per le procedure di affidamento indette prima del 25.6.2014, non è possibile la sanatoria dell’omessa dichiarazione del subappalto, e quindi l’integrazione dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte.

Il cd. principio del soccorso istruttorio ex articolo 46, comma 1, del d.lgs. 163/2006, infatti, può essere utilizzato solo per completare e/o fornire chiarimenti sul contenuto delle dichiarazioni presentate e non per sanare dichiarazioni mancanti e/o integrare dichiarazioni prive di elementi essenziali e/o indispensabili.

Al contrario, per le procedure di affidamento indette successivamente al 25.6.2014, trova applicazione l’innovativo procedimento di integrazione e regolarizzazione postuma introdotto dal d.l. 90/2014.

Si segnala, a tal proposito, il seminario “Appalti: la gestione delle procedure alla luce del d.l. 90/2014” in programma a Firenze il 27 gennaio 2015.

 


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