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Piemonte, deliberazione n. 202 – Spesa virtuale: non deve essere considerata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di comprendere, in via figurativa, nella spesa di personale per l’esercizio di riferimento (annualità 2013), ai fini dell’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, l‘importo relativo al maggior trattamento economico che avrebbe corrisposto, qualora fosse rimasta in servizio attivo, a una dipendente che ha usufruito, nel 2013, di un periodo di aspettativa per maternità (prima a stipendio ridotto e poi senza stipendio), dimettendosi dal servizio alla scadenza di detto periodo.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 202/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 novembre, hanno richiamato il principio espresso dalla Sezione Autonomie nella deliberazione n. 25/2014 secondo cui il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza cioè alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali.

Non è dunque possibile includere figurativamente le quote di trattamento economico non corrisposte ai dipendenti per cause non programmabili (ad esempio, aspettativa per maternità).

Pertanto l’ente, nel dare applicazione alla nuova normativa di cui all’articolo 1, comma 557 quater della legge n. 296/2006, non potrà che fare riferimento alla spesa effettivamente sostenuta nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell’articolo 3, comma 5 bis, del d.l 90/2014, ossia del triennio 2011/2013.

 


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