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Legge Europea 2013 bis: le novità in materia di appalti pubblici


E’ stata pubblicata in G.U. n. 261 del 10 novembre 2014, la legge 30 ottobre 2014 n. 161 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, cd. Legge europea 2013-bis.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 25 novembre, contiene disposizioni di natura eterogenea volte ad adeguare l’ordinamento giuridico italiano all’ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

In particolare, in materia di lavori pubblici, si segnalano le modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici relativamente alla cancellazione del divieto per i progettisti di un’opera pubblica di partecipare alla gara per la realizzazione dell’opera (a patto di dimostrare di non aver ottenuto per questo vantaggi concorrenziali) e alla possibilità dell’avvalimento plurimo per la dimostrazione dei requisiti di gara.

Entrambe queste modifiche derivano dalla necessità di adeguare la normativa italiana alle pronunce della Corte di Giustizia europea.

Nello specifico, viene modificato l’articolo 90 del d.lgs. 163/2006, prevedendo che il divieto, per i progettisti, di essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la relativa attività di progettazione, non si applica laddove il soggetto dimostri che “l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori”.

In materia di avvalimento, in ossequio ai principi statuiti dalla Corte di Giustizia Europea, nella sentenza n. C-94/12 del 10 ottobre 2013, è stato modificato il comma 6 dell’articolo 49, al fine di eliminare il divieto per il concorrente di ricorrere a più di una impresa ausiliaria.

La nuova formulazione della disposizione, oltre a consentire l’avvalimento di più imprese ausiliarie e a sopprimere pertanto il ricorso eccezionalmente ammesso all’avvalimento plurimo in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità della prestazione, mantiene fermo, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti nella singola categoria di qualificazione, ossia il divieto di cumulare i requisiti tra concorrente ed impresa ausiliaria per i singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria (cd. avvalimento frazionato).

Infine, con l’articolo 24 del provvedimento in commento vengono chiariti alcuni dubbi interpretativi per l’applicazione della direttiva di disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati e fra pubbliche amministrazioni e privati.

In particolare, viene chiarito che la normativa di attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Viene inoltre precisato che le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel d.lgs. 163/2006 e nel relativo regolamento di attuazione, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi da quelli previsti dall’articolo 4, comma 2, del d.lgs. 231/2002, potranno essere applicate solo se più favorevoli per i creditori.

Chiarimenti in tal senso erano già stati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico in una nota del 23 gennaio 2013.

Di conseguenza, le previsioni dettate dal codice dei contratti pubblici e dal regolamento di attuazione per il settore dei lavori pubblici, relative ai termini di pagamento delle rate di acconto e di saldo nonché alla misura degli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, devono essere interpretate alla luce delle disposizioni del d.lgs. n. 231/2002.

In particolare, il termine di 30 giorni (ex art. 143, comma 1, secondo periodo, del regolamento) per il pagamento delle rate di acconto dall’emissione del certificato di pagamento risulta ancora applicabile in quanto coincidente con quello fissato dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002.

Diversamente, il termine speciale di 45 giorni (ex art. 143, comma 1, primo periodo, del regolamento) per l’emissione del certificato di pagamento dalla maturazione del Sal ed il termine di 90 giorni (ex art. 143, comma 2, del regolamento) per il pagamento del saldo devono intendersi sostituiti con quello ordinario di 30 giorni.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del d.lgs. 231/2001, relativamente alle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire, purché in modo espresso, termini più lunghi, purché non superiori a 60 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.


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